Ordine

FUNZIONI DELL’ORDINE

  1. Promuove e assicura l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni di chimico e di fisico e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nel codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
  2. Verifica il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e cura la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, dell’albo dei professionisti;
  3. Assicura un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla sua azione;
  4. Partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;
  5. Concorre con le autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti all’albo;
  6. Separa, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
  7. Vigila sugli iscritti all’albo, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.
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