R.C. professionale

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE

Il Professionista ha l’obbligo di sottoscrivere una polizza professionale e, al momento dell’assunzione di un incarico, di renderne noti al cliente gli estremi, il relativo massimale ed ogni successiva variazione.

Il Consiglio Nazionale ritiene che debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di Responsabilità civile Professionale dei Chimici, oltre alle caratteristiche esplicitamente previste dalla norma, le seguenti clausole:

1) la previsione dei danni patrimoniali e di natura non patrimoniale in presenza o meno di danno materiale;

2) l’introduzione dell’ultrattività della garanzia per gli Assicurati che cessino l’attività;

3) la previsione di una retroattività per fatti antecedenti, non noti, al momento della stipula;

4) la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.

5) la c.d. Deeming Clause, cioè la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse sorgere in un tempo successivo.

6) la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l’obbligo per l’ Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della Polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell’errore/omissione l’Assicurato disponga di valida copertura assicurativa.

7) la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all’anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrino le condizioni “essenziali” senza le quali, cioè, il contratto non può ritenersi adeguato alla tutela dei Chimici. Le clausole 5, 6 e 7 rappresentano comunque una garanzia e tendono a ridurre in modo sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa (vedi convenzioni stipulate dal CNC).

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