DISPOSIZIONI INERENTI IL SIGILLO PROFESSIONALE
di cui all’art. 2 comma 7 del D.M. 23 marzo 2018 – download documento in pdf
approvate in riunione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in data 11 ottobre 2018
1. Il Sigillo Professionale di cui all’art. 2 comma 7 del D.M. 23 marzo 2018 pubblicato in G.U. il 05 giugno 2018 viene realizzato secondo le specifiche indicate nell’allegato al presente documento.
Il Sigillo è di proprietà esclusiva dell’Ordine Territoriale dei Chimici e Fisici che ne concede –previo rimborso dei costi -l’uso ai Chimici e Fisici, regolarmente iscritti nell’Albo.
2. Nel caso di utilizzo dell’impronta del Sigillo Professionale la stessa, è sempre abbinata alla firma del Chimico o Fisico detentore che l’utilizza. La“firma elettronica qualificata di ruolo” è equivalente alla sottoscrizione mediante apposizione del sigillo.
3. Per la sottoscrizione di atti professionali è vietato ai Chimici e Fisici utilizzare altri strumenti di firma digitale o sigilli professionali che non siano l’unico originale approvato dall’Ordine Territoriale.Ai detentori di regolare Sigillo Professionale è consentito l’utilizzo di uguale impronta a secco ottenuta per pressione, purché tale impronta riproducente lo stesso sigillo sia depositata presso l’Ordine Territoriale di appartenenza.
4. Presso l’Ordine Territoriale è istituito lo “Schedario dei sigilli” su cui sono conservati, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del rilascio, l’impronta del sigillo ripetuta più volte, nonché la firma del Chimico o Fisico per esteso e abbreviata, quale appare sui documenti in cui sia fatto uso del sigillo professionale.Lo Schedario dei sigilli presente alla data di entrata in vigore del D.M. 23 marzo 2018 resta valido e viene integrato con le successive richieste di Sigilli di Chimici e Fisici.
Depositario degli schedari è il Presidente dell’Ordine Territoriale.
Le spese di approntamento sono rimborsate all’Ordine Territoriale da parte del Chimico o Fisico beneficiario all’atto della domanda di rilascio del Sigillo Professionale.
5. Il Chimico e il Fisico devono custodire diligentemente il proprio strumento di firma elettronica qualificata di ruolo e il sigillo professionale.
Nel caso di smarrimento o furto, entro 48 ore dalla constatazione, deve darne avviso all’Ordine Territoriale a mezzo raccomandata, PEC o mezzo equivalente.
In caso di smarrimento di sigillo professionale, l’Ordine Territoriale dopo gli accertamenti del caso, su istanza dell’iscritto, provvede all’assegnazione di un nuovo sigillo che porterà la lettera D maiuscola a indicare che trattasi di duplicato.
Di tale duplicato viene applicata l’impronta sull’apposita scheda come previsto al punto 4.
In caso di ritrovamento del sigillo originale, il duplicato non può più essere usato, e deve essere restituito all’Ordine Territoriale che delibera l’immediata distruzione oppure la conservazione per un massimo di tre anni senza utilizzo.
6. Nei casi, ed entro i limiti appresso descritti, i sigilli professionali sono restituiti all’Ordine Territoriale, che ne rilascia ricevuta:
a) contestualmente a dimissioni volontarie o trasferimento ad altro Ordine Territoriale;
b) a cura degli eredi in caso di decesso del detentore;
c) entro otto giorni dalla data di notifica di uno qualsiasi dei provvedimenti di sospensione o cancellazione. Cessata la sospensione o reintegrata l’iscrizione, il sigillo professionale viene nuovamente affidato al Chimico o Fisico che ne faccia istanza scritta.
Qualora la restituzione del sigillo non avesse luogo entro i termini di cui al presente articolo l’Ordine Territoriale procederà contro il detentore abusivo. In quest’ultimo caso il detentore diviene debitore della spesa sostenuta per tale procedura.
Il sigillo restituito in base all’articolo presente è conservato dall’Ordine Territoriale per tre anni. Trascorsi i tre anni il sigillo viene distrutto, oppure, nel caso di decesso, viene distrutto all’atto della presentazione del certificato di morte.
Di ogni operazione viene fatta annotazione sullo Schedario della firma digitale e sullo Schedario del Sigillo.
7. A richiesta scritta motivata di Istituti, Enti, Organismi o di privati cittadini l’Ordine Territoriale è tenuto a rilasciare, gratuitamente, parere di conformità sull’impronta depositata nello Schedario del Sigillo.
8. L’abusiva detenzione e l’utilizzo da parte di non iscritti all’Ordine Territoriale di sigilli professionali aventi forma e/o diciture atte a ingenerare errati convincimenti è perseguito nei modi di legge.
9. Si rimanda al Codice Deontologico per ogni altro riferimento correlato all’utilizzo del Sigillo.
10. Le sopra riportate disposizioni per i nuovi iscritti sia Chimici che Fisici e per coloro che già iscritti ne fanno richiesta, entrano in vigore esclusivamente a far data dalla modifica obbligatoria della denominazione dell’ordine territoriale ai sensi della legge N° 3 del 11.01.2018 e del Decreto del Ministero della salute del 23 Marzo 2018 (art 1 comma 2) pubblicato in G.U. 05.06.2018 N° 128.
I sigilli rilasciati precedentemente ai Chimici restano validi e non richiedono la sostituzione per adeguarli alle sopra riportate disposizioni, come previsto dall’art. 1 comma 3 del Regolamento 8 giugno 2018 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in attuazione del D.M.del 23 marzo 2018.
Allegato “Specifiche per il Sigillo Professionale”
Il Sigillo Professionale è realizzato in metallo o altro materiale, e può essere anche del tipo autoinchiostrante.
E’ a struttura circolare ed è così costituito:
– Ha un diametro marcato con impronta circolare di mm 35 lettera a)
– All’interno della prima circonferenza ne è contenuta un’altra, concentrica alla prima, del diametro di mm25 lettera b), di impronta meno marcata rispetto a quella esterna;
– All’interno della circonferenza più piccola è sottesa una corda che divide il cerchio interno in due lunette di pari superficie indicate con la lettera c) la parte superiore e con la lettera d)nella parte inferiore.
– La corona tra le due circonferenze è divisa, nella parte inferiore, da un segmento inferiore perpendicolare contrassegnato con la lettera e)
Di seguito si riporta immagine esplicativa:
Nella corona circolare, partendo dalla base, è riportata in caratteri ARIAL NARROW o carattere similare la dicitura ufficiale, con lettere maiuscole, dell’Ordine Territoriale:
- – ORDINE dei CHIMICI E FISICI della Provincia di“XXXX” (indicare nome provincia)
- – ORDINE dei CHIMICI E FISICI Interprovinciale di“XXXX” (indicare nome province)
- – ORDINE dei CHIMICI E FISICI della“REGIONE” (indicare nome regione)
- – ORDINE dei CHIMICI E FISICI Interregionale di“XXXX”(indicare nome regioni)
Nella semilunetta superiore, contrassegnata con la lettera c) è riportato in caratteri ARIAL NARROW o carattere similare il TITOLO NOME E COGNOME del professionista.
Nella semilunetta inferiore contrassegnata con la lettera d) è riportato:
– nella prima riga il titolo professionale CHIMICO o FISICO, oppure CHIMICO IUNIOR o FISICO IUNIOR , tutto in caratteri maiuscoli
– nella seconda riga il NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ ALBO (N. XXX) E LA LETTERA MAIUSCOLA DELLA SEZIONE DI APPARTENENZA ALL’ALBO (SEZ. X). La sezione di appartenenza viene indicata con:
- A per i Chimici iscritti nella sezione A dell’Albo,
- B per i Chimici Iunior iscritti nella sezione B dell’Albo,
- A per i Fisici iscritti nella sezione A dell’Albo,
- B per i Fisici Iunior iscritti nella sezione B dell’Albo,
- A-EU per i Chimici e Fisici Comunitari, equiparati per titoli ai professionisti Italiani di cui alla sezione A, esercitanti attività professionale in regime di
prestazione temporanea in Italia; - B-EU per i Chimici e Fisici Iunior Comunitari, equiparati per titoli ai professionisti Italiani di cui alla sezione B, esercitanti attività professionale
in regime di prestazione temporanea in Italia; - A-ES per i Docenti Universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale.
Nel caso di richiesta del duplicato, nel settore inferiore sotto alla riga riportante numero di iscrizione e lettera della sezione va riportata la lettera D maiuscola.
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