EPAP
Chi deve iscriversi
Ai fini della propria tutela previdenziale, tutti gli iscritti agli albi degli Attuari, dei Chimici, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che esercitano la libera professione, sia in forma singola che associata, anche se in forma occasionale o saltuaria o in regime di collaborazione coordinata e continuativa ed anche se svolgono contemporaneamente attività di lavoratore dipendente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e dall’art. 1 del Regolamento dell’Ente hanno l’obbligo di iscriversi all’Epap attraverso l’invio del modello di iscrizione.
Requisiti
Da quanto sopra ne consegue che due sono i requisiti che devono obbligatoriamente manifestarsi per iscriversi all’Ente ovvero l’iscrizione all’Albo professionale ed il conseguimento di reddito derivante dall’esercizio di attività professionale indipendentemente dal modo in cui tale reddito viene contabilmente attestato (fattura per i possessori di Partita Iva, ricevuta per le prestazioni occasionali o saltuarie, contratto di collaborazione coordinata e continuativa).
La data di insorgenza dei requisiti che dovrà essere indicata nel punto a) del quadro E) del modello di iscrizione sarà quella in cui è stato emesso il primo documento fiscale per esercizio dell’attività libero professionale. L’iscrizione all’Albo infatti, pur essendo un requisito obbligatorio per l’iscrizione, non è di per sé sufficiente se nel contempo non vi è anche il percepimento di un reddito derivante dall’esercizio di attività libero professionale. In altre parole si può essere iscritti all’Albo e non doversi iscrivere all’Ente se non si esercita l’attività professionale.
Procedura
Una volta emesso il documento fiscale il professionista ha 60 giorni di tempo per inviare il modello di iscrizione. Il modello va inviato per raccomandata e corredato di copia documento di identità valido senza aggiungere alcun certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati. Vi ricordiamo che l’obbligo dell’iscrizione è previsto anche quando:
1) il professionista sia al contempo anche dipendente
2) il professionista sia al contempo percettore di altro trattamento previdenziale
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