Cancellazione

CANCELLAZIONE

Le richieste di cancellazione dall’Albo devono pervenire entro il 15 novembre di ogni anno ed hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La cancellazione può avvenire soltanto se l’iscritto è in regola con tutti i pagamenti dovuti sia in relazione alla tassa dell’Ordine territoriale di Venezia che alla tassa della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici di Roma. Le attestazioni dei pagamenti devono pervenire all’ordine provinciale entro il 15 novembre dell’anno precedente la decorrenza della cancellazione.

A partire dalla data di cancellazione l’iscritto non potrà più esercitare la professione di Chimico o Fisico, né alcuna delle attività che comportano l’iscrizione all’Albo Professionale.

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