CANCELLAZIONE
Le richieste di cancellazione dall’Albo devono pervenire entro il 15 novembre di ogni anno ed hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La cancellazione può avvenire soltanto se l’iscritto è in regola con tutti i pagamenti dovuti sia in relazione alla tassa dell’Ordine territoriale di Venezia che alla tassa della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici di Roma. Le attestazioni dei pagamenti devono pervenire all’ordine provinciale entro il 15 novembre dell’anno precedente la decorrenza della cancellazione.
A partire dalla data di cancellazione l’iscritto non potrà più esercitare la professione di Chimico o Fisico, né alcuna delle attività che comportano l’iscrizione all’Albo Professionale.
Scarica facsimile modulo domanda